Comunicazione dati conducente decurtazione punti patente

Capita di prendere multe nel corso degli anni di guida, talvolta legittime altre volte contestabili. Rimane il fatto che per quel che riguarda la decurtazione dei punti sulla patente si deve procedere alla comunicazione dei dati del conducente del veicolo, al quale verranno decurtati i punti.

Comunicazione dati conducente decurtazione punti patente

Tale argomento “dati comunicazione conducente” ha dato adito a numerosi ricorsi e contestazioni. Specifichiamo che secondo l’articolo 126 bis del codice della strada vi è l’obbligo da parte del conducente, di inviare e comunicare i propri dati qualora durante l’infrazione non vi sia stata la possibilità di dare l’alt alla vettura chiamata in causa.

Il malcapitato si vedrà recapitare a casa la notifica con la multa insieme all’invito a fornire i dati conducente per a decurtazione dei punti sulla patente dello stesso. Non sempre infatti chi è alla guida del veicolo è il proprietario della vettura, da qui la necessità di dare informazione precisa e dati relativi.

Quali multe prevedono la decurtazione dei punti sulla patente?

In genere le multe che prevedono la decurtazione dei punti sulla patente sono quelle relative ad infrazioni tipo passaggio con il semaforo rosso, eccesso di velocità rilevato, multa tutor, ma anche il semplice divieto di sosta (2 punti).

Attenzione va posta alla data delle notifica che, se perviene non entro i limiti di prescrizione, rende la multa annullabile. Anche in questo caso però la denuncia dei dati conducente va comunque fatta, rispettando i termini di legge. Andranno dunque calcolati, ad esempio, i termini di decorrenza.

Come fare ricorso

Per poter fare ricorso è opportuno munirsi di appositi modelli da intestare ed inviare in alternativa al Prefetto (anche indirizzandolo fisicamente al comando di Polizia Municipale), al Giudice di Pace ai sensi del 204 cds.. Un’ipotesi molto frequente negli ultimi periodi è stata quella della decorrenza dei termini per l’invio della multa per omessa comunicazione dati del conducente.

Il ricorso deve essere proposto entro 60 gg dal primo o entro 30 al secondo a partire dal giorno della notifica Infine, la sanzione principale può essere impugnata solo se ci sono dei motivi, ma nel caso in cui viene presentato e arrivasse un’ altra multa per omessa comunicazione dati andrà presentato un altro ricorso.

Diversamente se viene impugnata solo la seconda multa, ad esempio per notifica oltre i termini, andranno impugnati in via autonoma e separata al momento dell’arrivo della seconda multa per omessa comunicazione dei dati (ciò significa che i punti non sono stati tolti a nessuno).

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Multa illegittima?

Al momento in cui viene rilevata un’infrazione C.d.s che comporta sanzione pecuniaria e decurtazione dei punti patente, viene notificato al proprietario del veicolo, il verbale di contestazione il quale indica al suo interno, la sanzione economica e l’invito a fornire i dati del conducente che era alla guida.

Qualora non si inviino i dati conducente, invece, non si riceverà la decurtazione punti ma bensì una seconda sanzione. Vediamo cosa dice esattamente la legge.

126 bis C.d.S.: “All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni […] a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria […] L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida …”.

E’ proprio questa disposizione a creare controversie sulla questione dell’eventuale possibilità di ricorrere o meno, contro il preavviso di decurtazione dei punti della patente di guida che è sempre contenuto nel verbale di accertamento dell’infrazione. La legislazione ed il Codice della strada non sempre sono lineari e chiari e creano situazioni che possono dar luogo a varie interpretazioni con sentenze differenti.

E’ proprio l’applicazione di questa disposizione a creare controversie sull’eventuale possibilità di
ricorrere o meno contro la multa derivante dall’ omessa comunicazione dei dati del conducente. La legislazione ed il Codice della strada non sempre sono lineari e chiari e creano situazioni che possono dar luogo a varie interpretazioni con sentenze differenti.

L’art. 204 bis C.d.S. : “Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.

In conclusione l’opposizione alla multa principale potrà essere proposta davanti al Giudice di Pace, o al Prefetto, mente con riferimento alla comunicazione dati del conducente se non effettuata, ciò non permette in automatico di “congelare” la seconda sanzione pecuniaria, che se inviata dovrà essere impugnata a sua volta qualora ce ne fossero gli estremi (ad esempio perché inviata oltre i termini).

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