Il tema del certificato di prevenzione incendi in condominio è spesso al centro di accese riunioni. Sono infatti molti i condomini che rientrano nella normativa verticale antincendio e che quindi sono chiamati ad attuare quanto previsto. Approfondiamo il discorso legato appunto sl certificato di prevenzione incendi in condominio prendendo spunto da un articolo presente sul sito sicurya.net e facendo due chiacchiere con i loro tecnici.
Le nuove regole per il certificato di prevenzione incendi nei condomini
Il “vecchio” riferimento normativo. Cioè la norma che fissava le regole di sicurezza antincendio da seguire per gli edifici di civile abitazione risale ormai al 1987. Si applicava agli edifici di altezza antincendio superiore a 12 metri.
Chiaramente poi, col passar del tempo, essendosi evoluta la tecnologia sotto tutti i punti di vista si è reso necessario un adeguamento. Infatti, nel 2019, ha visto la luce la nuova normativa antincendio.
Una prima grande novità è data dal fatto che la norma fa riferimento agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione. Dunque amplia la destinazione d’uso adeguandosi così alle esigenze attuali del mercato edilizio.
Le regole per i condomini di nuova costruzione
La nuova regola tecnica entrata in vigore a partire dal 6 maggio 2019 prevede che siano applicati i relativo indirizzi agli edifici di nuova costruzione. Mentre, invece, per gli edifici esistenti è previsto un periodo transitorio con scadenze a livelli. Nello specifico, l’ultima delle scadenze era prevista per lo scorso 6 maggio 2021.
Questa riguardava il rispetto delle disposizioni relative alla installazione. Ove prevista. Degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio nonché dei sistemi di allarme vocali per scopi di emergenza.
Le novità introdotte prevedono inoltre che per gli edifici già esistenti e soggetti agli obblighi di prevenzione incendi bisogna inviare al competente Comando VV.F. l’avvenuta esecuzione degli adeguamenti indicati. Questo all’atto della presentazione dell’Attestazione del Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio.
Qual è il campo di applicazione della normativa?
La norma si applica agli edifici con altezza superiore ai 24 metri. Se poi in questi risultano presenti altre attività di cui allegato I al DPR 151/2011. Laddove queste siano comunicanti con l’edificio stesso, ma non siano pertinenti e funzionali con lo stesso.
Pensiamo ad esempio alle autorimesse o alle centrali termiche. Nonché ad impianti produzione calore o gruppi elettrogeni. Sarà necessario assumere un livello di prestazione superiore. Ciò indipendentemente dal tipo di comunicazione.
Ricordiamo che un tempo, nei casi previsti, vi era l’obbligo per le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per il condominio. Oggi invece, nella grande maggioranza dei casi il tutto è stato sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività. La cosiddetta scia antincendio da presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco.
L’altra situazione che prevede l’applicazione della norma è nel caso in cui si hanno edifici esistenti. Ma questi ultimo sono oggetto di interventi che comportano la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% di quella complessiva delle facciate stesse.
La normativa antincendio per le autorimesse condominiali
Certamente è opportuno fare un riferimento alle autorimesse dato che spesso sono presenti in queste attività.
Nel caso delle autorimesse di superficie inferiore ai 300 mq è necessario applicare le indicazioni riportate nella Circolare della DCPST n. 17496 del 18 dicembre 2020. Queste infatti, dal momento che sono sotto soglia, non vedono l’applicazione della regola tecnica verticale. Al tempo stesso però, questo non vuol dire che non vi siano indicazioni e regole da seguire!
La circolare in questione è una utile guida tecnica di riferimento ai fini della sicurezza antincendio per questo tipo di autorimesse. Se invece l’autorimessa supera i 300 mq è necessario applicare la regola tecnica verticale ad integrazione della RTO. Si applicherà dunque il DM 15 maggio 2020.
Quali responsabilità ha l’ amministratore di condominio?
L’amministratore è responsabile della sorveglianza. Nonché della manutenzione e del controllo periodico delle attrezzature e degli impianti di protezione. La manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato. Dunque, se in caso di incendio i presidi antincendio dovessero non funzionare questo sicuramente potrebbe essere un problema per quest’ultimo.
Che altri requisiti vi sono?
Il decreto contiene varie indicazioni. Tra queste una parte importante è quella relativa alle facciate. Risulta infatti molto importane impedire o quantomeno ridurre il più possibile la propagazione di un eventuale incendio attraverso queste. Dal momento che queste sono certamente degli elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio.
Da parte dei vigili del fuoco vi sono varie circolari e linee guida a riguardo. Ad ogni modo i requisiti di sicurezza delle facciate sono valutati avendo come diversi obiettivi. Tra questi quello di limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio. Questo a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani.
Ancora, limitare la probabilità di un incendio di una facciata con la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna. Ad esempio un incendio in edificio adiacente oppure un incendio a livello stradale o alla base dell’edificio.
Non dimentichiamo a riguardo infatti quanti gravi incidenti si sono verificati in giro per il mondo a causa di una errata progettazione delle facciate dal punto di vista antincendio.
Non per ultimo inoltre l’obiettivo è quello di evitare o limitare la caduta di parti di facciata. Ad esempio frammenti di vetri o di altre parti incendiate. Queste infatti potrebbero compromettere l’evacuazione degli occupanti. Non solo, al tempo stesso, potrebbero rallentare l’intervento delle squadre di soccorso.
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Ti confesso che su questo argomento sono proprio ingnorante ma dopo aver letto il tuo articolo ne so un po di più!
Grazie Mara di aver trattato questo tema ,io non ero assolutamente a conoscenza di queste normative, è sempre molto interessante seguire i tuoi articoli . Un saluto, Daniela.
Ciao un articolo molto utile che mi ha spiegato in dettaglio le iniziative della mia amministratrice che ha cambiato il regolamento dei garage e altro in vigore da anni